In Italia la regolamentazione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro è stata aggiornata col Decreto Legislativo n. 101/2020 pubblicato in G.U. il 12/08/2020 ed entrato in vigore 27/08/2020 che ha recepito la Direttiva 59/2013/Euratom.

Il Decreto riordina la normativa relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti ed abroga il D.Lgs 230/95 e s.m.i. (D.Lgs 241/00).

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano a (art16):

  • luoghi lavoro sotterranei
  • luoghi di lavoro in locali seminterrati o al piano terra se ubicati in aree prioritarie (da individuare dalle Regioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Piano Nazionale Radon)
  • “specifici luoghi di lavoro” individuati dal Piano Nazionale Radon
  • stabilimenti termali

Lo strumento operativo è il “livello di riferimento” che sostituisce il “livello di azione” del precedente D.Lgs 241”. E’ definito come un valore di concentrazione di attività in aria da intendersi non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione, quindi si devono adottare interventi protettivi nei luoghi di lavoro indipendentemente dal limite di dose assorbita dal lavoratore. Tuttavia si richiede che tali interventi siano apportati anche al di sotto di tale livello, in osservanza del principio di ottimizzazione (art 1-art 5).

Il livello di riferimento in termini di concentrazione media annua di Radon in aria (art 12) è di  300 Bq/m3.

 

Cadenza delle misure:

  • Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra (scavi, rifacimento pavimenti, ecc ) o di isolamento termico (cappotto, serramenti, ecc );
  • Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3.
  • Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/mc, entro 2 anni devono essere adottate misure correttive per abbassare il livello sotto tale valore. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova rilevazione della concentrazione. A seguito di esito positivo (< 300 Bq/mc) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni. Se invece la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle radiazioni assorbite che devono essere inferiori a 6 mSv annui, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.

 

Il D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza del lavoro prescrive la valutazione di tutti i rischi, generali e specifici, cui i lavoratori sono soggetti, al fine di fornire ai lavoratori un ambiente salubre in cui operare.
In quest’ottica le indicazioni del D.Lgs 101 si integrano nel processo generale di valutazione dei rischi potenziali dell’ ambiente di lavoro (DVR) e con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.


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