E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024  il Piano Nazionale d’azione per il Radon 2023-2032 (di seguito PNAR) adottato con il D.P.R. 11 gennaio 2024.

Il PNAR italiano, richiesto dalla direttiva 2013/59/Euratom, giunge in ritardo, dopo aver provocato da parte dell’Europa l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Il piano d'azione è richiesto a ogni Stato membro, che si impegna a realizzare indagini sulle concentrazioni di radon indoor e suolo, misurazione nei luoghi di lavoro ed edifici pubblici a maggior rischio ed elaborare strategie per ridurre l'esposizione al radon nelle abitazioni.

La copertura economica

All’Art. 2 del PNAR si legge che “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. La copertura del piano risulta quindi quella già prevista dal decreto legge 13 giugno 2023, n. 69  (Dl Salva-Infrazioni poi convertito con modifiche nella legge 10 agosto 2023, n. 103)  cioè l’istituzione di un fondo per la prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una piena compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell’aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Il fondo prevede una dotazione di 10 milioni di euro spalmati dal 2023 al 2031.

Gli obbiettivi

Il piano si articola su tre assi: Misurare, Intervenire e Coinvolgere. In concreto gli obbiettivi di riduzione dell'esposizione al radon per i 10 anni previsti dal piano sono:

-  riduzione della concentrazione del radon nei luoghi di lavoro ove >300 Bq/mc (come peraltro già normato  dal D.Lgs n. 101 del 2020 e sua integrazione del 2022);

- abbassamento della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni  private e delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle aree prioritarie nelle quali sia stata misurata una concentrazione di radon > 200 Bq/mc, ma con priorità a quelle con concentrazione >300 Bq/mc.

- per le nuove abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 concentrazione di radon inferiore ai 200 Bq/mc.

Le aree prioritarie

Le aree prioritarie (quelle cioè in cui si stima che almeno il 15% degli edifici ha superato il livello di concentrazione di radon di 300 Bq/mc al piano terra) non sono ancora state individuate da tutte le regioni. All’uscita del piano solo Sardegna, Piemonte e Lombardia hanno provveduto, mentre Lazio e Campania sono in fase di studio. Alle rimanenti regioni il piano lascia 24 mesi per giungere all’individuazione. Dove per la individuazione delle aree sono stati elaborati i dati di concentrazione Radon, tuttavia non è stato usato un criterio comune: a seconda della regione esse sono state definite come “maglie” del territorio, comuni o ancora per caratteristiche geologiche. Il piano mette in evidenza questa disomogeneità e auspica il raggiungimento di una standardizzazione. Una buona parte dei dati presi in considerazione risale agli anni 80-90, ma la recente istituzione della banca dati nazionale ISIN permetterà in futuro un migliore inquadramento delle misure effettuate e potrà portare anche a ridefinizione di aree già individuate.

Efficienza energetica vs qualità dell’aria indoor e incentivi

Già nelle premesse il PNAR mette in evidenza che “Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come è dimostrato da numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo può rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinché nell’ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al radon.

Per quanto riguarda le abitazioni in cui spetta ai cittadini prendere iniziative volte a diminuire la concentrazione di Radon l’azione - si legge nel piano - è “subordinata alla volontà dei proprietari di abitazioni a intraprendere azioni di misurazione e alla disponibilità degli stessi a sostenere economicamente le eventuali conseguenti azioni di risanamento, per quanto le Regioni e Province autonome possano speditamente procedere alle misurazioni e alla definizione delle aree prioritarie”.

Il piano riconosce una criticità nel raggiungimento degli obbiettivi nell’impegno economico per i cittadini e suggerisce l’introduzione di incentivi:  “oltre alle azioni di promozione e sensibilizzazione di nuovo poste principalmente in carico alle Regioni e Province autonome, sarebbe certamente utile l'introduzione di specifici incentivi economici statali o regionali, o anche l'introduzione di una voce specifica sul valore di concentrazione del radon nell'ambito della certificazione energetica già obbligatoria ex lege nei contratti di compravendita e locazione, almeno dal 1 gennaio 2025 quando ci si aspetta che in tutti gli edifici di nuova costruzione sia rispettato il valore di 200 Bq/m3, anche a fini di equità del mercato immobiliare”. E ancora: “Volendo ottimizzare le risorse e l'organizzazione degli interventi negli edifici, perseguendo contestualmente o indipendentemente il risparmio energetico, è necessario impostare una logica normativa che spinga affinché questi tre temi - radon indoor, air quality ed efficientamento energetico - vengano affrontati in modo sinergico e virtuoso”.

L’informazione

Particolare enfasi è data anche all’informazione della popolazione, cioè all’asse Coinvolgere, visto che le problematiche legate al Radon non sono ancora di pubblico dominio nel nostro paese. Senza un’educazione sui rischi legati al radon è difficile aspettarsi che cittadini intraprendano azioni su base volontaria per ridurre la concentrazione media del Radon indoor. Le iniziative partono dai banchi di scuola per declinarsi a un ventaglio di proposte per gli adulti, tra queste un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato.

L’asse Intervenire

Le appendici 2.1 e 2.2 del documento sono rivolte soprattutto ai progettisti perché contengono le indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon sia nelle nuove costruzioni sia in quelle oggetto di ristrutturazione o risanamento. Senza pretendere di esaurire in questa sede tutte le informazioni necessarie al professionista il piano indica “Tra gli altri, si segnala il documento linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor, adottato dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con decreto n.12678 del 21 dicembre 2011. Il documento intende proporsi come utile strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori, fornendo indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico”.

Il piano riprende la figura dell’esperto in interventi di risanamento radon che è stata introdotta del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. All’appendice 2.4 riporta i principali contenuti da affrontare nell’ambito della formazione di questa figura e informa che Elenchi di esperti in interventi di risanamento radon potranno essere consultati sulla pagina web dedicata al PNAR, in un’apposita sezione collegata agli elenchi che gli ordini professionali predisporranno per gli esperti in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101”.

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